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D.Lvo 30/03/2001 n. 1651. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla Legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli 2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo. 4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della Legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. 6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreta, non si applica l'articolo 199 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente Decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente Decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione. 10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre Ì992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale. Art. 70. Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.lgs n. 29 del 1993, come modificati dall’art. 21 del D.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della Legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,della Legge n. 388 del 2000) 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa Legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente Decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'arti 1, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente Decreto nonché dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, Legge 30 dicembre 1986, n. 936, Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. 11 potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 8. Le disposizioni del presente Decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo Decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. 10.1 limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente Decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale. 11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente Decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o m altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente Decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo Decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 1. Ai sensi dell'ari. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente Decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale. 2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 19982001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste. 3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2UÙ1 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente Decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in Decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro. Art. 72 - Abrogazioni di norme (Art. 74 del D.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del D.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del D.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del D.lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del D.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.lgs n. 80 del 1998) |
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